EDILIZIA POPOLARE - ASSEGNAZIONE ALLOGGI - T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 17-07-2018, n. 1715

EDILIZIA POPOLARE - ASSEGNAZIONE ALLOGGI - T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 17-07-2018, n. 1715

E' legittima la declaratoria di decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica qualora risulti il fatto oggettivo dell'abbandono dell'immobile, senza che sia necessario indagare sulle ragioni che hanno spinto l'assegnatario a lasciare inutilizzato l'appartamento, né accertare nei suoi confronti la sussistenza dell'animus dereliquendicio che rileva ai fini della pronuncia della decadenza è unicamente il fatto oggettivo dell'abbandono dell'immobile.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1474 del 2018, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Sebastian Ivan Crucitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Elisabetta D'Auria, Angela Bartolomeo, Anna Maria Moramarco, Annalisa Pelucchi, Claudio Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla, 6;

per l'annullamento

previa sospensione,

del provvedimento PG 114733/2018 di decadenza dell'assegnazione di alloggio notificato alla parte istante in data 20.3.2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2018 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con il ricorso all'esame del collegio l'istante ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, concernente la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di cui la stessa era titolare in ragione dell'avvenuto abbandono dell'immobile da più di sei mesi.

A sostegno del proprio gravame la ricorrente ha dedotto l'eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia, assumendo, sostanzialmente, che l'immobile non sarebbe mai stato oggetto di protratto abbandono da parte dell'interessata.

Si è costituito il comune di Milano, che ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito, controdeducendo alle succitate doglianze.

Il ricorso è infondato.

L'art. 18, comma 1, lett. b), del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1, prevede che il comune competente per territorio disponga con motivato provvedimento, anche su proposta dell'ente gestore, la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nei confronti di chi "nel corso dell'anno lasci inutilizzato l'alloggio assegnatogli assentandosi per un periodo superiore a sei mesi continuativi .....".

Dall'esame della succitata disposizione normativa emerge che ciò che rileva ai fini della pronuncia della decadenza è unicamente il fatto oggettivo dell'abbandono dell'immobile, senza che sia necessario indagare sulle ragioni che hanno spinto l'assegnatario a lasciare inutilizzato l'appartamento, né accertare nei suoi confronti la sussistenza dell'animus dereliquendi (cfr. TAR Lombardia, sez. II, 13 novembre 2006, n. 2181).

Dall'esame della documentazione versata in atti, ed in particolare dei numerosi accertamenti posti in essere dall'amministrazione comunale sin dall'anno 2011, emergono prove sufficienti dell'abbandono dell'alloggio.

Ed invero, a causa della mancata partecipazione della propria inquilina all'anagrafe utenza, Aler Milano, in data 3 e 6 ottobre 2011, effettuava sopralluoghi per verificare se qualcuno ancora abitasse l'unità immobiliare n-OMISSIS- di via -OMISSIS-.

La ricorrente risultava assente; dalle dichiarazioni dei vicini l'alloggio risultava occupato dal figlio, -OMISSIS- -OMISSIS-, mentre la Sig.ra -OMISSIS- vi si recava saltuariamente per ritirare la posta.

Nel corso di ulteriore sopralluogo del 17 ottobre 2011, l'incaricato Aler, preavvertito dal custode dello stabile, trovava la -OMISSIS-, la quale dichiarava di non vivere stabilmente in loco, ma in via -OMISSIS- a Milano, dove aveva preso in locazione altra unità immobiliare.

In data 14 ottobre 2015 Aler Milano effettuava altro sopralluogo, accertando che l'alloggio si trovava disabitato, circostanza confermata anche dal custode dello stabile: l'assegnataria aveva la disponibilità di altra abitazione, mentre il figlio si trovava in carcere.

All'esito di successivi sopralluoghi di Aler del 18 agosto 2016 e della Polizia Locale del 22 marzo 2017, veniva accertato che la ricorrente non abitava da molto tempo in quel luogo, recandovisi solo per il ritiro della corrispondenza, e che "in sua assenza nessuna altra persona occupa il suo appartamento" (cfr. i verbali di sopralluogo, versati in atti).

Risulta, dunque, smentita in maniera inequivocabile la tesi dell'istante, per cui l'allontanamento dall'alloggio si sarebbe limitato ad un breve periodo tra dicembre 2016 e gennaio 2017.

Ne consegue che il comune di Milano ha adottato il provvedimento oggetto della presente impugnazione sulla base di un'articolata ed approfondita istruttoria, dalla quale sono emersi elementi decisivi che depongono per la sussistenza delle condizioni che il citato art. 18, comma 1, lett. b), del regolamento regionale n. 1/2004, pone affinché possa essere legittimamente pronunciata la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Deve, inoltre osservarsi che dall'anagrafe utenza relativa al 2010 la ricorrente ed il figlio -OMISSIS- risultano proprietari di un consistente patrimonio immobiliare, composto da 36 laboratori in via -OMISSIS-a Milano, dal quale traggono un reddito di oltre 60.000 Euro annui, oltre ad un'unità immobiliare residenziale in via -OMISSIS-a Milano e vari terreni a Milano e Settimo Milanese.

Ciò nonostante, oltre ad aver abbandonato l'alloggio, gli stessi non versano ad Aler il canone di locazione ed hanno maturato una morosità complessiva pari ad Euro -OMISSIS-.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del comune di Milano, che si liquidano in una somma complessiva pari ad Euro 2000, oltre ad oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

Giovanni Zucchini, Consigliere


Avv. Francesco Botta

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